Confindustrai Crotone ha reso noto il contenuto dell’ultimo DL Sostegni – DL n. 41/2021 in sintesi.

Misure di sostegno alle imprese e interventi di carattere fiscale

Per i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione è prevista la concessione di un

contributo a fondo perduto (art. 1), al ricorrere di due condizioni:

  • ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
  • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, come segue:

  1. 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel

periodo d’imposta 2019;

  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni nel periodo

d’imposta 2019;

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel

periodo d’imposta 2019.

In ogni caso, a tutti i soggetti il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 150.000 euro; inoltre, sono previsti due limiti minimi individuali pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per gli altri soggetti.

Il nuovo sistema di contributi a fondo perduto presenta diversi elementi migliorativi rispetto a quanto previsto dagli altri Decreti Ristori:

  1. il superamento del meccanismo dei codici ATECO, utilizzato nei precedenti Decreti Ristori, che aveva determinato una serie di criticità operative;
  2. la scelta di utilizzare come parametro per determinare l’ammontare degli indennizzi la media mensile del fatturato 2020, in luogo del solo bimestre gennaio-febbraio, così evitando di penalizzare le attività che, per effetto delle dinamiche stagionali, hanno fatturati concentrati in altri periodi dell’anno (ad esempio nel periodo estivo o natalizio);
  3. l’innalzamento della percentuale da applicare (alla perdita di fatturato) ai soggetti con ricavi o compensi più elevati (superiori a 1 milione di euro) nel 2019, che consente di tener conto dei maggiori costi fissi che le imprese con fatturati più elevati sostengono;
  4. l’innalzamento della soglia di accesso al contributo da 5 a 10 milioni di euro che, pur non avendo un impatto particolarmente significativo (perché aumenta di circa 30 mila i potenziali beneficiari del contributo), amplia la platea dei potenziali beneficiari nell’industria di circa 9.400 imprese.

Da segnalare che, a scelta irrevocabile del contribuente, il beneficio può essere riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, quest’ultimo da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza limiti. È assente la previsione di non concorrenza del credito di imposta – al pari del contributo – alla base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Misure di carattere fiscale

Sono sospesi fino al 30 aprile 2021 i versamenti delle entrate tributarie e non tributarie, scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e gli avvisi di addebito emessi da Enti previdenziali previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, da cartelle di pagamento notificate dal 1° marzo al 30 aprile 2021 (art. 4).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il sessantesimo giorno successivo al termine del periodo di sospensione. Al riguardo, in considerazione dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti, il DL prevede lo scaglionamento nel tempo dei termini di notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.

Inoltre, il DL interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevedendo che non si determini l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro: i) il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; ii) il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 (art. 4).

Il DL differisce, poi, al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza (art. 4). La proroga al 30 aprile 2021 si applica anche alle verifiche sulla regolarità fiscale delle imprese che vantano crediti commerciali verso la PA ex art. 48- bis del DPR n. 602/1973 (art. 4).

Il DL provvede allo stralcio dei debiti tributari fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione, ma con due limitazioni: i) il periodo di riferimento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; ii) la platea dei beneficiari, che ricomprende soggetti con redditi fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019 (art. 4).

Il DL prevede poi che, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nel 2020, possono essere definite in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 5).

Possono accedere a tale definizione – che consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che abbiano subito una riduzione maggiore del 3% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

Inoltre, a fronte della perdurante situazione emergenziale, e al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, si differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa, che quindi decorre dal secondo periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice (che attualmente è fissata al 1° settembre 2021) (art. 5).

È prevista, a regime, la proroga dal 16 marzo al 16 maggio del termine per il versamento dell’imposta sui servizi digitali; contestualmente è prorogato al 30 giugno di ciascun anno il termine per la presentazione della dichiarazione annuale (art. 5).

Viene posticipato dal 16 al 31 marzo, inoltre, il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate (nonché per la consegna ai dipendenti) della Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2020 (art. 5). È stato altresì posticipato dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi dei dati necessari alla elaborazione della dichiarazione precompilata (modello 730), con esclusione dell’invio dei dati relativi al STS. Conseguentemente è rimodulato dal 30 aprile al 16 maggio 2021 il termine per la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (art. 5).

Prevista anche la proroga al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal pagamento del canone unico

patrimoniale (art. 30).

Posticipato il processo di predisposizione delle bozze dei documenti IVA (art. 1). Nello specifico, i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) saranno predisposti con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, mentre la prima bozza della Dichiarazione annuale IVA riguarderà l’anno d’imposta 2022. Inoltre, è stato prorogato di 3 mesi il tempo utile per portare in conservazione i documenti informatici fiscalmente rilevanti – comprese le fatture elettroniche – relativi all’anno d’imposta 2019 (art. 5).

Si segnala, poi, una significativa previsione relativa agli aiuti a carattere fiscale presenti all’interno del Decreto in commento e di altri provvedimenti precedentemente approvati (es. contributo a fondo perduto, esenzione IRAP, credito d’imposta canoni di locazione, esenzione IMU per il settore turistico, credito d’imposta l’adeguamento degli ambienti di lavoro): si stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni (tra cui, ad esempio, la perdita del fatturato di almeno il 30% rispetto al periodo pre-crisi), ove il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (attualmente fissato a 1,8 milioni di euro) si riveli insufficiente a contenere tutti gli aiuti fruiti, il beneficiario potrà contare sul tetto più elevato di 10 milioni di euro previsto dalla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato (art. 1). L’individuazione delle modalità attuative di tale previsione è demandata a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, si chiarisce che la nozione di impresa ai fini del computo dei citati massimali è quella valida ai

fini dell’applicazione del Regolamento de minimis (art. 2, par. 2, del Regolamento UE 1407/2013).

Il DL interviene anche in tema di bollette elettriche, sostituendo la disciplina introdotta dall’art. 8-ter del DL n. 137/2020 e prevedendo che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’ARERA disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo di 600 milioni di euro per il 2021 (art. 6). L’Autorità deve, inoltre, rideterminare, senza aggravi tariffari e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Infine, il DL riduce del 30%, per il 2021, il canone RAI dovuto dalle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico (art. 6).

Misure in materia di lavoro

Il DL prevede che i datori di lavoro privati, che sospendano o riducano l’attività a causa della pandemia e siano destinatari della CIGO, possano accedere, con riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del provvedimento, al trattamento di cassa integrazione ordinaria COVID, per una durata massima di 13 settimane, tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021(art. 8).

La CIGO COVID spetta anche ai datori di lavoro non destinatari del trattamento di CIGO ma dell’assegno ordinario (erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali) e del trattamento di cassa integrazione in deroga, per una durata massima di 28 settimane, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi non è dovuto il contributo addizionale.

Viene stabilito, inoltre, che il datore di lavoro possa utilizzare sia il pagamento diretto della CIG a carico INPS, sia il sistema del conguaglio.

Si introduce anche un sistema di confluenza del modello SR 41 (in uso per il pagamento diretto) nel flusso Uniemens: ciò dovrebbe semplificare la procedura e quindi accelerare i tempi di liquidazione della CIG al lavoratore da parte dell’INPS.

Per i trattamenti di NASPI concessi dall’entrata in vigore del DL fino al 31 dicembre non è richiesto il requisito dei 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Inoltre, come nei precedenti provvedimenti, è previsto in via generalizzata per tutti i datori di lavoro il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021 (art. 8). Per i soli datori di lavoro che usufruiscono del trattamento salariale in deroga o dell’assegno ordinario, tale blocco permane anche oltre, ovvero dal 1° luglio al 31° ottobre 2021. Il contenuto di quest’ultima disposizione, seppur chiaro nel testo di legge, risulta, poi, in parte contraddetto dal testo della relazione illustrativa che accompagna il decreto. Occorrerà, pertanto, attendere i chiarimenti che saranno successivamente emanati in via amministrativa. Al blocco dei licenziamenti si accompagnano le medesime esclusioni già previste nei precedenti provvedimenti.

Due proroghe significative riguardano:

  • fino al 30 giugno 2021, le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili introdotte dal DL Cura Italia. Tali tutele vengono riconosciute con effetto retroattivo e cioè a partire dal 16 ottobre 2020 (art. 15). Inoltre, i periodi di tutela riconosciuti ai lavoratori fragili sono espressamente esclusi dal calcolo del periodo di comporto;
  • fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi (art. 17). La novità è che, con un comma apposito, viene specificato che, a far data dall’entrata in vigore del nuovo decreto-legge, la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine senza causale, per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, rispettando il termine massimo di 24 mesi, non tiene conto delle proroghe o dei rinnovi intervenuti precedentemente. Dunque, si tratta di una sorta di “azzeramento” delle analoghe disposizioni intervenute precedentemente, che consente un qualche maggior utilizzo della flessibilità in entrata.

Misure a sostegno delle liquidità delle grandi imprese

Viene istituito un apposito Fondo presso il MISE, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021, per la concessione di aiuti alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo di 5 anni (art. 37).

Misure in materia di salute e ricerca

Il Fondo destinato all’acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti COVID, con una dotazione di 400 milioni di euro (art. 1, co. 447, della L. 178/2020), viene incrementato di ulteriori 2,8 miliardi di euro (2,1 per far fronte agli impegni di acquisto di vaccini già assunti a livello comunitario; 700 milioni per l’acquisto di farmaci per la cura dei pazienti COVID) (art. 20). Inoltre, si autorizza per l’anno 2021, una spesa di 345 milioni euro per la somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2 da parte dei medici di medicina generale. Viene introdotta, altresì, la possibilità per i farmacisti di somministrare il vaccino anti SARS-COV-2 in farmacia senza la supervisione del medico (art. 20).

È prevista la proroga al 31 maggio 2021 del finanziamento dei COVID Hotel, al fine di evitare i possibili contagi in ambito familiare per coloro che non dispongono di immobili aventi caratteristiche tali da poter applicare correttamente le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare (art. 21). Per l’attuazione di tale disposizione è autorizzata, per il 2021, la spesa di 51,6 milioni di euro.

Inoltre, sono previste misure di sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini; a tal fine, vengono introdotte agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel settore e per la realizzazione di interventi a essi complementari e funzionali (art. 20). Per tali interventi è previsto uno stanziamento pari a 200 milioni di euro.

Si prevede l’incremento del Fondo destinato a università, enti di ricerca e istituzioni di alta formazione artistica e culturale per le esigenze emergenziali di 78,5 milioni di euro per il 2021 (art. 33). L’incremento è destinato, tra le altre cose, all’acquisto di dispositivi o piattaforme digitali per gli studenti, per la DAD e per attività di ricerca.

Altre misure

Viene rifinanziato con 150 milioni, per il 2021, il Fondo per la promozione integrata e tali risorse sono destinate al sostegno degli enti fieristici italiani e delle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di fiere di carattere internazionale (art. 38). Inoltre, il DL istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi (art. 38).

Il DL incrementa il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di 1 miliardo di euro. Più nello specifico, il Fondo è aumentato da 500 milioni (450 per i comuni e 50 per le Città metropolitane e province) a 1,5 miliardi (1,35 per i Comuni e 150 per Città metropolitane e Province) (art. 23). Inoltre, è previsto un ulteriormente incremento di 260 milioni a favore delle Regioni e Province autonome.

Il DL stanzia ulteriori 800 milioni di euro, per il 2021, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale dei passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico (art. 29). Le risorse sono destinate alle imprese che hanno avuto una riduzione dei ricavi tariffari dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle limitazioni della capienza dei mezzi. I destinatari sono le imprese di trasporto pubblico regionale e locale, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, il servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, la gestione governativa navigazione laghi e gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost.

Da segnalare l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021, destinato al sostegno di categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza, incluse quelle operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati (art. 26).

Anche per il ristoro (parziale) dei Comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di imposta di soggiorno o di sbarco, viene istituito un Fondo con dotazione di 250 milioni di euro per il 2021 (art. 25).

Il Regime Quadro, istituito dal DL Rilancio, che definisce i limiti e le condizioni affinché Regioni, Enti territoriali, Province autonomi e Camere di Commercio possano concedere aiuti di Stato in linea con il Quadro temporaneo, ma senza preventiva autorizzazione della Commissione UE, viene adeguato alle ultime modifiche apportate al citato Quadro nel gennaio scorso, prevedendo, tra le altre cose, l’innalzamento dei tetti a 1,8 milioni di euro per gli aiuti di importo limitato e a 10 milioni di euro per gli aiuti sottoforma di sostegno a costi fissi non coperti da utili (art. 28).

Viene infine incrementato il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, con 35 milioni per il 2021, con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Le risorse, destinate all’acquisto di strumenti e dispositivi per la fruizione della didattica a distanza, sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni del Mezzogiorno (art. 32).