Confindustrai Crotone ha reso noto il contenuto dell’ultimo DL Sostegni – DL n. 41/2021 in sintesi.
Misure di sostegno
alle imprese e interventi di carattere fiscale
Per i soggetti che esercitano attività
d’impresa, arte o professione è prevista la concessione di un
contributo
a fondo perduto
(art. 1), al ricorrere di due condizioni:
- ricavi relativi
al periodo d’imposta 2019 non superiori
a 10 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore
di almeno il 30%
rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi
del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, come segue:
- 60% per i soggetti
con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo
d’imposta 2019;
- 50% per i soggetti
con ricavi o compensi superiori
a 100.000 euro e fino a 400.000
euro nel periodo
d’imposta 2019;
- 40% per i soggetti
con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel
periodo d’imposta 2019;
- 30% per i soggetti
con ricavi o compensi superiori
a 1 milione di euro e fino a
5 milioni nel periodo
d’imposta 2019;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro nel
periodo d’imposta 2019.
In ogni
caso, a tutti i soggetti il contributo è riconosciuto entro il limite massimo
di 150.000 euro; inoltre, sono previsti due limiti minimi individuali pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per gli altri
soggetti.
Il nuovo sistema di contributi a fondo perduto
presenta diversi elementi
migliorativi rispetto a quanto
previsto dagli altri Decreti
Ristori:
- il superamento del meccanismo dei codici ATECO,
utilizzato nei precedenti Decreti Ristori, che
aveva determinato una serie
di criticità operative;
- la scelta di utilizzare come parametro per determinare
l’ammontare degli indennizzi la media mensile
del fatturato 2020, in luogo del solo bimestre gennaio-febbraio, così evitando
di penalizzare le attività che, per
effetto delle dinamiche stagionali, hanno fatturati concentrati in altri
periodi dell’anno (ad esempio
nel periodo estivo
o natalizio);
- l’innalzamento della percentuale da applicare (alla
perdita di fatturato) ai soggetti con ricavi o
compensi più elevati (superiori a 1 milione di euro) nel 2019, che consente
di tener conto dei maggiori
costi fissi che le imprese con fatturati più elevati
sostengono;
- l’innalzamento della soglia di accesso al contributo da 5 a 10 milioni di euro che, pur non avendo un
impatto particolarmente significativo (perché aumenta di circa 30 mila i
potenziali beneficiari del contributo), amplia
la platea dei potenziali beneficiari nell’industria di circa 9.400 imprese.
Da segnalare
che, a scelta irrevocabile del contribuente, il beneficio può essere
riconosciuto sotto forma di contributo diretto
o di credito d’imposta, quest’ultimo da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.
17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza limiti.
È assente la previsione
di non concorrenza del credito di imposta – al pari del contributo – alla base
imponibile delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai
fini IRAP.
Misure di carattere fiscale
Sono sospesi
fino al 30 aprile 2021 i versamenti delle entrate tributarie e non tributarie,
scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 30
aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento
esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e gli avvisi di addebito
emessi da Enti previdenziali previsti
dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, da cartelle di pagamento notificate dal 1° marzo al 30 aprile
2021 (art. 4).
I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il sessantesimo giorno successivo al termine del periodo di sospensione. Al riguardo, in considerazione dell’ampliamento del periodo di
sospensione dei versamenti, il DL prevede lo scaglionamento nel tempo dei termini
di notifica delle cartelle di pagamento da parte
dell’agente della riscossione.
Inoltre, il DL
interviene sulla disciplina della definizione
agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevedendo che non si determini l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle
scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro: i) il 31 luglio 2021, per quanto
riguarda le rate in scadenza il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; ii) il 30 novembre 2021, per quanto riguarda
le rate in scadenza il 28 febbraio,
il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 (art. 4).
Il DL differisce, poi, al 30 aprile 2021, il termine
finale della sospensione degli obblighi di accantonamento
derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi
ad oggetto le somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di
impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono
luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza (art. 4). La proroga al 30 aprile 2021 si applica anche alle verifiche
sulla regolarità fiscale delle imprese che vantano crediti commerciali verso la
PA ex art. 48- bis del DPR n. 602/1973 (art. 4).
Il DL
provvede allo stralcio dei debiti
tributari fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione, ma con due limitazioni: i) il periodo di riferimento dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; ii) la platea dei beneficiari, che ricomprende
soggetti con redditi fino a 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019 (art. 4).
Il DL
prevede poi che, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito
riduzioni del volume d’affari nel
2020, possono essere definite in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate
per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 (art. 5).
Possono
accedere a tale definizione – che consiste nell’abbattimento delle sanzioni e
delle somme aggiuntive richieste con
le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972 – i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che abbiano
subito una riduzione maggiore del 3% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume
d’affari dell’anno precedente.
Inoltre, a
fronte della perdurante situazione emergenziale, e al fine di evitare un numero
eccessivo di segnalazioni anche nei
confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, si differisce di un anno la decorrenza
dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate
dall’art. 15, comma 7, del Codice della crisi d’impresa, che quindi decorre
dal secondo periodo
d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice (che attualmente è fissata al 1° settembre 2021) (art. 5).
È prevista,
a regime, la proroga dal 16 marzo al 16 maggio del termine per il versamento dell’imposta sui servizi digitali; contestualmente
è prorogato al 30 giugno di ciascun anno il termine per la presentazione della
dichiarazione annuale (art. 5).
Viene
posticipato dal 16 al 31 marzo, inoltre, il termine per la trasmissione
all’Agenzia delle Entrate (nonché per
la consegna ai dipendenti) della Certificazione
Unica dei redditi di lavoro dipendente corrisposti
nel 2020 (art. 5). È stato altresì posticipato dal 16 marzo al 31 marzo il
termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi dei dati necessari alla elaborazione della dichiarazione precompilata (modello 730), con esclusione dell’invio dei dati relativi
al STS. Conseguentemente è rimodulato dal 30 aprile al 16 maggio 2021 il termine
per la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle
Entrate della dichiarazione precompilata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (art. 5).
Prevista anche la proroga
al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal pagamento del canone unico
patrimoniale (art. 30).
Posticipato il
processo di predisposizione delle bozze dei documenti IVA (art. 1). Nello specifico, i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche
(LIPE) saranno predisposti con riferimento
alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, mentre la prima bozza
della Dichiarazione annuale IVA riguarderà
l’anno d’imposta 2022. Inoltre, è stato prorogato di 3 mesi il tempo utile per
portare in conservazione i documenti informatici fiscalmente rilevanti – comprese le fatture elettroniche – relativi all’anno
d’imposta 2019 (art. 5).
Si segnala,
poi, una significativa previsione relativa agli aiuti a carattere fiscale presenti all’interno del Decreto in commento e di altri provvedimenti
precedentemente approvati (es. contributo a fondo
perduto, esenzione IRAP, credito d’imposta canoni di locazione, esenzione IMU
per il settore turistico, credito
d’imposta l’adeguamento degli ambienti di lavoro): si stabilisce che, al
ricorrere di determinate condizioni
(tra cui, ad esempio, la perdita del fatturato di almeno il 30% rispetto al periodo pre-crisi), ove il massimale
previsto dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (attualmente fissato a 1,8 milioni
di euro) si riveli insufficiente a contenere tutti gli aiuti fruiti, il beneficiario potrà contare sul tetto più
elevato di 10 milioni di euro previsto dalla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato
(art. 1). L’individuazione delle modalità attuative di tale previsione è demandata a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre,
si chiarisce che la nozione di impresa ai fini del computo dei citati massimali è quella valida ai
fini dell’applicazione del Regolamento de minimis (art. 2, par. 2, del Regolamento UE 1407/2013).
Il DL
interviene anche in tema di bollette
elettriche, sostituendo la disciplina introdotta dall’art. 8-ter del
DL n. 137/2020 e prevedendo che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021,
l’ARERA disponga la riduzione della
spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse
dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore”
e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo di 600 milioni di euro per il
2021 (art. 6). L’Autorità deve, inoltre, rideterminare, senza aggravi tariffari
e in via transitoria, le tariffe di distribuzione
e di misura dell’energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli
oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
Infine, il
DL riduce del 30%, per il 2021, il canone RAI dovuto dalle strutture ricettive
nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici
o aperti al pubblico (art. 6).
Misure in materia di lavoro
Il DL prevede che i datori di lavoro privati, che sospendano o riducano l’attività a causa della pandemia
e siano destinatari della CIGO, possano accedere, con riferimento ai lavoratori
in forza alla data di entrata in
vigore del provvedimento, al trattamento di cassa integrazione ordinaria COVID, per una durata massima di 13 settimane, tra il 1° aprile
2021 e il 30 giugno 2021(art. 8).
La CIGO COVID spetta anche ai datori di lavoro non destinatari del trattamento di CIGO ma dell’assegno ordinario (erogato dal FIS e dai
Fondi di solidarietà bilaterali) e del trattamento di cassa integrazione in deroga, per una durata massima di 28
settimane, per il periodo compreso tra il 1° aprile
2021 e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi non è dovuto il
contributo addizionale.
Viene
stabilito, inoltre, che il datore di lavoro possa utilizzare sia il pagamento
diretto della CIG a carico INPS, sia il
sistema del conguaglio.
Si introduce
anche un sistema di confluenza del modello SR 41 (in uso per il pagamento
diretto) nel flusso Uniemens: ciò
dovrebbe semplificare la procedura e quindi accelerare i tempi di liquidazione della CIG
al lavoratore da parte dell’INPS.
Per i
trattamenti di NASPI concessi dall’entrata in vigore del DL fino al 31 dicembre
non è richiesto il requisito dei 30
giorni di effettiva prestazione lavorativa nei dodici mesi che precedono
l’inizio del periodo di disoccupazione.
Inoltre, come nei precedenti
provvedimenti, è previsto
in via generalizzata per tutti i datori di lavoro
il blocco dei licenziamenti fino
al 30 giugno 2021 (art. 8). Per i soli datori di lavoro che usufruiscono del trattamento salariale in deroga o
dell’assegno ordinario, tale blocco permane anche oltre, ovvero dal 1° luglio al 31° ottobre 2021. Il
contenuto di quest’ultima disposizione, seppur chiaro nel testo di legge, risulta, poi, in parte contraddetto dal testo della relazione illustrativa che accompagna il decreto.
Occorrerà, pertanto, attendere i chiarimenti che saranno successivamente
emanati in via amministrativa. Al
blocco dei licenziamenti si accompagnano le medesime esclusioni già previste
nei precedenti provvedimenti.
Due proroghe significative riguardano:
- fino
al 30 giugno 2021, le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili introdotte dal DL Cura Italia. Tali tutele vengono riconosciute con
effetto retroattivo e cioè a partire dal 16 ottobre 2020 (art. 15). Inoltre, i periodi di tutela riconosciuti
ai lavoratori fragili sono espressamente esclusi dal calcolo del periodo
di comporto;
- fino
al 31 dicembre 2021, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui
all’art. 19, co. 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per un periodo massimo di dodici mesi e per una
sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi (art. 17). La novità è che, con un comma
apposito, viene specificato che, a far data
dall’entrata in vigore del nuovo decreto-legge, la possibilità di prorogare o
rinnovare i contratti a termine
senza causale, per una sola volta e per un massimo di 12 mesi, rispettando il
termine massimo di 24 mesi, non tiene
conto delle proroghe o dei rinnovi intervenuti precedentemente. Dunque,
si tratta di una sorta di “azzeramento” delle analoghe disposizioni intervenute precedentemente, che consente un qualche maggior
utilizzo della flessibilità in entrata.
Misure a sostegno delle liquidità delle grandi imprese
Viene istituito
un apposito Fondo presso il MISE, con una dotazione di 200 milioni di euro per
il 2021, per la concessione di aiuti
alle grandi imprese in temporanea
difficoltà finanziaria, sotto forma di finanziamenti da restituire nel termine massimo
di 5 anni (art. 37).
Misure in materia di salute e ricerca
Il Fondo destinato
all’acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci
destinati alla cura dei pazienti COVID, con una dotazione di 400
milioni di euro (art. 1, co. 447, della L. 178/2020), viene incrementato di ulteriori 2,8 miliardi di
euro (2,1 per far fronte agli impegni di acquisto di vaccini già assunti a livello comunitario; 700 milioni
per l’acquisto di farmaci per la cura dei pazienti COVID) (art. 20). Inoltre, si autorizza per l’anno 2021,
una spesa di 345 milioni euro per la somministrazione dei vaccini
anti SARS-COV-2 da parte dei medici di medicina generale.
Viene introdotta, altresì,
la possibilità per i farmacisti di somministrare il vaccino anti SARS-COV-2 in farmacia senza la supervisione del medico (art. 20).
È prevista
la proroga al 31 maggio 2021 del finanziamento
dei COVID Hotel, al fine di evitare i possibili
contagi in ambito familiare per coloro che non dispongono di immobili aventi
caratteristiche tali da poter applicare
correttamente le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare (art. 21). Per l’attuazione di tale disposizione è autorizzata, per il 2021, la spesa di 51,6 milioni di euro.
Inoltre,
sono previste misure di sostegno alla riconversione
del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci
e vaccini; a tal fine, vengono introdotte agevolazioni finanziarie a sostegno
degli investimenti privati effettuati nel settore e per la realizzazione di
interventi a essi complementari e
funzionali (art. 20). Per tali interventi è previsto uno stanziamento pari a
200 milioni di euro.
Si prevede
l’incremento del Fondo destinato a università, enti di ricerca
e istituzioni di alta formazione artistica e culturale per
le esigenze emergenziali di 78,5 milioni di euro per il 2021 (art. 33). L’incremento è destinato, tra le
altre cose, all’acquisto di dispositivi o piattaforme digitali per gli studenti,
per la DAD e per attività di ricerca.
Altre misure
Viene rifinanziato con 150 milioni,
per il 2021, il Fondo per la promozione integrata e tali risorse sono destinate al sostegno degli enti
fieristici italiani e delle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di fiere di carattere
internazionale (art. 38). Inoltre, il DL istituisce un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, per il ristoro delle perdite
derivanti dall’annullamento, dal rinvio
o dal ridimensionamento di fiere e congressi
(art. 38).
Il DL
incrementa il Fondo per l’esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti locali di 1 miliardo di euro. Più nello specifico, il Fondo è
aumentato da 500 milioni (450 per i comuni e 50 per le Città metropolitane e province) a 1,5 miliardi
(1,35 per i Comuni e 150 per Città metropolitane e Province) (art. 23). Inoltre, è previsto un
ulteriormente incremento di 260 milioni a favore delle Regioni e Province
autonome.
Il DL
stanzia ulteriori 800 milioni di euro, per il 2021, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale dei passeggeri sottoposti a
obbligo di servizio pubblico (art. 29). Le risorse sono destinate alle imprese che hanno avuto una riduzione
dei ricavi tariffari dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle limitazioni della capienza dei
mezzi. I destinatari sono le imprese di trasporto pubblico regionale e locale, nonché la gestione
governativa della ferrovia
circumetnea, il servizio
ferroviario Domodossola confine
svizzero, la gestione
governativa navigazione laghi e gli enti affidanti
di contratti di servizio grosscost.
Da
segnalare l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro
per il 2021, destinato al sostegno di categorie economiche particolarmente
colpite dall’emergenza, incluse quelle operanti nel settore dei matrimoni
e degli eventi privati (art. 26).
Anche per il
ristoro (parziale) dei Comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di imposta di soggiorno o di sbarco, viene istituito
un Fondo con dotazione di 250 milioni di euro per il 2021 (art. 25).
Il Regime Quadro, istituito dal DL
Rilancio, che definisce i limiti e le condizioni affinché Regioni, Enti territoriali, Province autonomi e Camere di Commercio possano concedere aiuti di Stato in linea con il Quadro temporaneo, ma senza
preventiva autorizzazione della Commissione UE, viene adeguato alle ultime modifiche apportate al citato
Quadro nel gennaio scorso, prevedendo, tra le altre cose, l’innalzamento dei tetti a 1,8 milioni di
euro per gli aiuti di importo limitato e a 10 milioni di euro per gli aiuti
sottoforma di sostegno a costi
fissi non coperti da utili
(art. 28).
Viene
infine incrementato il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, con 35 milioni per il 2021, con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
2021-2027. Le risorse, destinate all’acquisto
di strumenti e dispositivi per la fruizione della didattica a distanza, sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni del Mezzogiorno (art. 32).